Spesa per la materia gas naturale
Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale
Il prezzo complessivo comprende le componenti materia prima gas (Cmem), copertura rischi commerciali (CCR), commercializzazione (QVD), gradualità (GRAD), rinegoziazione contratti (Cpr)
Per i clienti serviti in tutela che ricevono la bolletta in formato elettronico e che hanno attivato una modalità di pagamento con addebito automatico, la voce comprende lo sconto per la bolletta elettronica.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali il gas naturale
Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1) e l’eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione.
Spesa per oneri di sistema
Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas.
Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico
Imposte
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).
L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.
L’’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. L’ I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto), espressa in termini percentuali, si applica all’importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale) è pari al 22% dal 1° Ottobre 2013 e limitatamente a 480 metri cubi annui per usi civili è pari al 10%.
Si precisa che sono valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle forniture di gas naturale relativamente alle seguenti tipologie di imprese:
1. estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
2. imprese agricole;
3. imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica.
Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota iva del 10 per cento devono presentare formale istanza a Sienergia s.r.l.
I clienti che utilizzano il metano per usi industriali, artigianali, agricoli (ristorazione, distribuzione commerciale, associazioni sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro, associazioni Onlus, imprese alberghiere, ecc.) possono usufruire delle aliquote ridotte delle imposte per usi industriali compilando la modulistica messa a disposizione nell’apposita sezione Moduli e trasmettendola a Sienergia S.r.l. via F.Tedesco, 83100 – Avellino.
Per maggiori informazioni in merito contattaci al numero verde 800 031 956 .
Composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore domestico tipo
Spesa per la materia energia
Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.
Il prezzo complessivo applicato in bolletta è dato dalla somma dei prezzi per le seguenti componenti: energia (PE), dispacciamento (PD), perequazione (PPE), commercializzazione (PCV), componente di dispacciamento (DispBT).
Per i clienti serviti in maggior tutela che ricevono la bolletta in formato elettronico e che hanno attivato una modalità di pagamento con addebito automatico, la voce comprende lo sconto per la bolletta elettronica.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore
Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica.
Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti tariffarie UC3 e UC6.
Spesa per oneri di sistema
Comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.
Il prezzo complessivo comprende le componenti A2(oneri nucleari), A3 (incentivi alle fonti rinnovabili), A4(agevolazioni per il settore ferroviario), A5 (ricerca di sistema), Ae (agevolazioni alle industrie energivore), As(oneri per il bonus elettrico), UC4 (imprese elettriche minori), UC7 (promozione dell’efficienza energetica), MCT (enti locali che ospitano impianti nucleari).
Imposte
Comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.
L’’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è attualmente pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.
Dal 1/1/2012 i due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2011 (pubblicati sulla GU n. 304 del 31/12/2011) hanno soppresso le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L’aliquota dell’imposta erariale è stata di conseguenza riderminata per mantenere la parità di gettito dalle accise.
Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012 dal Decreto legge 2/3/2012, n. 16.
Il comma 10 dell”art. 4 di tale decreto ha stabilito che il minor gettito per gli enti locali venga reintegrato dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
La legge (26 aprile 2012, n. 44) di conversione del Decreto legge 2/3/2012 n. 16 ha cambiato le accise sull’energia elettrica per gli “Altri usi” che erano state formulate nei due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2011.
Le nuove aliquote per gli “Altri usi”, indicate nella tavola, sono entrate in vigore il 1° giugno 2012.