E’ costituito dalla somma di tariffe e imposte. La tariffe applicate sono definite, in conformità a quanto disposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 237/00 e 122/02 s.m.i. e sono aggiornate trimestralmente per tenere conto delle variazioni del costo della materia prima e di altri fattori. Le imposte sono invece di competenza legislativa e la loro misura è fissata con provvedimenti del Ministero delle Finanze e delle regioni.

MODELLO DI CALCOLO DEL PREZZO DI FORNITURA DEL GAS

Come stabilito dalle Delibere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas , il prezzo del gas applicato ai clienti finali del ai clienti finali in regime di tutela è articolato in una tariffa di distribuzione e misura (Delibera Arg/gas 159/08 e successive modifiche) e una tariffa di vendita (Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche).
In questa sezione puoi trovare le singole componenti che determinano la tariffa di fornitura del gas per il cliente finale.
Ambito
L’ambito tariffario è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe di distribuzione e misura. Sono identificati sei ambiti tariffari su tutto il territorio nazionale.

IL PARAMETRO PCS E IL COEFFICIENTE C

Ai fini della conversione in euro/standardmetrocubo [€/Smc] delle componenti espresse in euro/gigajoule [€/GJ] è necessario moltiplicare il valore espresso in euro/gigajoule [€/GJ] per il parametro PCS.
Il parametro PCS esprime il potere calorifico superiore convenzionale ed è differenziato per impianto e per anno termico.
Il valore del PCS è indicato in tutte le fatture.
Il coefficiente C è il coefficiente applicato su tutte le forniture con Gruppi di Misura non provvisti di apparecchiature per la correzione ai fini tariffari dei volumi misurati dalle condizioni di esercizio alle condizioni standard.

COMPONENTI TARIFFA DI VENDITA

Corrispettivo variabile relativo alla materia prima gas (Cmem + CCR). E’ la componente che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita a copertura del costo d’acquisto del gas naturale.

Componente a copertura dei costi di trasporto del gas naturale (QT). E’ la componente che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita a copertura del costo di trasporto del gas naturale sostenuto per il vettoriamento del gas sulla rete di trasporto nazionale.
Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA). E’ la componente destinata alla copertura degli oneri generali di sistema definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio (QVD). E’ la componente che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas riconosce alla Società di Vendita per la remunerazione dell’attività svolta.

COMPONENTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

E’ il costo che la Società di Vendita deve pagare all’Azienda di Distribuzione per l’utilizzo della rete di distribuzione. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas definisce le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura che ogni azienda di distribuzione deve applicare sulla propria rete. La tariffa di distribuzione e misura è costituita da:
Quota fissa (varia a variare dell’ambito tariffario)
Quota Variabile (funzione della quantità di gas consumata, e differenziate per 8 fasce di consumo le quali si azzerano il 1° gennaio di ogni anno.)

Scarica qui le tariffe per il servizio di tutela in vigore dal 01-04-2014 al 30-06-2014 per pcs standard 0.03852 GJ/smc e coefficiente C=1.

Ambito centro sud occidentale – NON Domestici
Ambito centro sud occidentale – Domestici

CLICCA QUI per scaricare il file che calcola le tariffe per il servizio di tutela in vigore dal 01-04-2014 al 30-06-2014 della tua località (basta scegliere in alto a sinistra nel riquadro rosso il nome del comune interessato e nel riquadro giallo la tipologia della fornitura “domestico” o “non domestico”).

IMPOSTE

Le imposte gravanti sui consumi del gas metano vengono determinate nell’ambito delle politiche fiscali dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni e quindi non possono essere decise né essere applicate a discrezione delle Società di Vendita

Le imposte incidono sulla formazione del prezzo finale attraverso le seguenti voci:

Imposta di consumo, espressa in Euro/m3, è articolata per zona geografica e per tipologia di utilizzo.

Per usi industriali è pari a 0,012498 Euro/m3

Per usi civili è pari a:

per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;

Per i territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e’ determinata come segue:
per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di consumo le Forze Armate.

L’addizionale regionale, espressa in Euro/m3, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo, per la regione Campania:
per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,019 per metro cubo;
per consumi superiori a 120 metri cubi euro 0,031 per metro cubo.

Per usi industriali è pari a 0,006249 Euro/m3

L’ I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto), espressa in termini percentuali, si applica all’importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale) è pari al 22% dal 1° Ottobre 2013 e limitatamente a 480 metri cubi annui per usi civili è pari al 10%.

Si precisa che sono valide le disposizioni ai sensi del numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle forniture di gas naturale relativamente alle seguenti tipologie di imprese:
1. estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 come chiarito dalla circolare n.26 del 19/03/1985, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
2. imprese agricole;
3. imprese che impiegano gas naturale per la produzione di energia elettrica.

Le imprese utilizzatrici che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota iva del 10 per cento devono presentare formale istanza alla Metaedil Com.

I clienti che utilizzano il metano per usi industriali, artigianali, agricoli (ristorazione, distribuzione commerciale, associazioni sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro, associazioni Onlus, imprese alberghiere, ecc.) possono usufruire delle aliquote ridotte delle imposte per usi industriali compilando la modulistica messa a disposizione nell’apposita sezione Moduli e trasmettendola alla Metaedil Com S.r.l. via F.Tedesco, 83100 – Avellino.

Per maggiori informazioni in merito contattaci al numero verde 800 031 956 .